Art. 2.
(Modifiche alla legge
9 dicembre 1998, n. 431).

      1. L'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione). - 1. Le

 

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parti stipulano contratti di locazione, per immobili da adibire ad abitazione principale, di durata non inferiore a quattro anni, definendo il valore del canone e le altre condizioni contrattuali nel rispetto degli accordi definiti in sede locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo. Al fine di promuovere i suddetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le citate organizzazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I medesimi accordi sono depositati a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. Alla scadenza, i contratti sono rinnovati, fatti salvi i casi in cui il locatore intende adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo alle nuove condizioni determinate dagli accordi di cui al primo periodo.
      2. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 1, i comuni deliberano, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione gli immobili a titolo di abitazione principale. A tale fine, i comuni possono derogare dal limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per le medesime finalità di cui al primo periodo, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente alla data in cui le delibere stesse sono assunte, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno sei mesi.
 

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      3. I contratti di locazione rinnovati o stipulati dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dalle casse professionali, dai soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà, sono obbligatoriamente definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per fasce di oscillazione e per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali sulla base di accordi integrativi locali. Alla definizione degli accordi integrativi partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede nazionale e locale.
      4. Ai contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che si rinnovano tacitamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1».

      2. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo» sono soppresse;

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

              «6-bis. Per i casi di morosità del conduttore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

      3. L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Rilascio degli immobili). - 1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, il giudice competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, fissa il giorno dell'esecuzione entro il termine di sei mesi, salvo i casi di cui al comma 2.
      2. Per i conduttori, con reddito familiare inferiore al limite di permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aumentato di un terzo qualora sia presente un anziano ultrasessantacinquenne, ovvero uno o più minori, ovvero uno o più portatori di handicap con in

 

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validità superiore ai due terzi, ovvero un malato terminale, l'esecuzione dello sfratto è condizionata all'effettuazione del passaggio ad altro alloggio adeguato alle esigenze familiari nel comune di residenza.
      3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni predispongono appositi elenchi dei soggetti sottoposti a provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile che versano nelle condizioni di cui al medesimo comma 2 e provvedono all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche in deroga alle graduatorie per l'assegnazione di case popolari, attraverso l'acquisto o la locazione di immobili, ovvero all'erogazione di contributi per l'affitto o attraverso altre iniziative che consentano il soddisfacimento del diritto alla casa.
      4. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai comuni, alle regioni nonché agli istituti autonomi per le case popolari e ai loro consorzi comunque denominati, è concessa la prelazione per l'acquisto degli immobili ad uso abitativo dimessi dagli enti previdenziali e dagli altri enti pubblici, e per i quali i conduttori non esercitano il diritto di prelazione o che risultano liberi.
      5. Se la motivazione della sentenza di esecuzione dello sfratto ai danni di conduttori che versano nelle condizioni di cui al comma 2 è dovuta a morosità nel pagamento del canone di locazione, il proprietario ha diritto al pagamento del medesimo canone, come definito dagli accordi locali di cui all'articolo 2, da parte dell'amministrazione comunale, con priorità a tale scopo dell'utilizzo delle risorse di cui al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, fermo restando l'obbligo del conduttore al pagamento al comune di un canone rapportato a quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente in materia di canoni di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica.
      6. Il periodo di sospensione dell'esecuzione dello sfratto di cui al comma 2 non può eccedere ventiquattro mesi, decorsi i quali la pubblica amministrazione deve in
 

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ogni caso provvedere al soddisfacimento di quanto previsto al medesimo comma 2».

      4. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Agevolazioni fiscali). - 1. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento. Per i contratti di cui al primo periodo, il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 50 per cento.
      2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti pubblici, con società di natura privata e con altri soggetti pubblici e privati nelle quali, a fronte di ulteriori interventi agevolativi di riduzione dell'ICI praticata, anche al di sotto dell'aliquota prevista per il settore in locazione, sono definiti importi di canone ricompresi nella fascia prevista dagli accordi in sede locale, di cui al comma 1 dell'articolo 2, in relazione a conduttori con reddito non superiore al limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. A tale fine, il reddito imponibile del locatore, derivante dai contratti stipulati o rinnovati sulla base delle convenzioni citate, è ulteriormente ridotto del 30 per cento».

      5. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano a prescindere dalla tipologia del contratto stipulato».

 

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